Affrancazione
La legislazione italiana prevede varie forme di affrancazione:
- in caso di enfiteusi dettata dal codice civile, l'affrancazione è l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma di denaro (capitale di affrancazione). Il diritto di affrancazione è un diritto potestativo dell'enfiteuta: il concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso. Ove il concedente non consenta a liberare il suo fondo e quindi a statuirgli la pienezza della proprietà, l'enfiteuta si rivolge al Giudice ordinario per ottenere una sentenza costitutiva di affrancazione di fondo. Lalegge 18 dicembre 1970 n.1138, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1971, prevede all'art. 9, che l'affrancazione si possa realizzare mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte l'ammontare del canone, modificando quindi la precedente disciplina codicistica, che prevedeva che la somma fosse pari a venti volte il canone. L'affrancazione può essere perfezionata solo attraverso atto pubblico, in quanto il vincolo rappresenta un onere giuridico sull'immobile e può quindi essere cancellato solo attraverso un rogito regolarmente trascritto presso il competende Ufficio di Pubblicità Immobiliare (Conservatoria R.R.I.I.). Questo atto può essere rogato sia da un segretario comunale se il concedente é un Comune, o altrimenti da un Notaio regolarmente in esercizio. Per il calcolo del canone e del relativo capitale di affrancazione seguire le direttive dettate con Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 dell'Agenzia del Territorio;
- in caso di quotizzazione di terre civiche ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della Legge 1766/1927, l'assegnazione dei terreni viene fatta a titolo di enfiteusi di cui al Codice Civile; la proprietà non viene trasferita al momento dell'ordinanza di quotizzazione (come succede invece per le quotizzazioni precedenti all'entrata in vigore della L. 1766/1927) bensì solo con l'affrancazione; prima dell'affrancazione le unità suddette non perdono la loro natura demaniale e non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo; ai sensi dell'art. 24 della Legge 1766/1927 il relativo capitale di affrancazione "sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione ad alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'Economia Nazionale [ora Regione], per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione";
- in caso di canone (demaniale) di natura enfiteutica imposto nella sdemanializzazione delle terre civiche, la proprietà si è già trasferita a monte con l’ordinanza di legittimazione (art. 10 Legge 1766/1927)/conciliazione (art. 51 del RD 03/07/1861, art. 29 della Legge 1766/1927)/trasformazione in enfiteusi perpetua (art. 26 RD 332/1928)/quotizzazione precedente alla Legge 1766/1927 (Legge 01/09/1806, art. 32 RD 03/12/1808)/trasformazione in colonie perpetue inamovibili (art. 28 del RD 10/03/1810), e quindi l’affrancazione fa venir meno il solo dovere di corrispondere il canone di natura enfiteutica imposto; ai sensi dell'art. 24 della Legge 1766/1927 il relativo capitale di affrancazione "sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione ad alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'Economia Nazionale [ora Regione], per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione";
- in caso di canone (demaniale) di natura enfiteutica imposto nellaliquidazione degli usi civici su terre private (detta anche affrancazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1766/1927), il terreno era e resta privato, quindi l'affrancazione (cancellazione del canone) fa venir meno il solo dovere di corrispondere il canone di natura enfiteutica imposto; ai sensi dell'art. 24 della Legge 1766/1927 il relativo capitale di affrancazione "sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione ad alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'Economia Nazionale [ora Regione], per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione";
- in caso di liquidazione dei diritti di uso civico su terre private, la procedura di affrancazione (dei diritti di uso civico) può avvenire attraverso lo scorporo di una porzione del fondo (privato) gravato e la sua assegnazione al Comune o ad associazioni (ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 1766/1927) oppure, in alternativa, può avvenire anche attraverso l'imposizione, a carico dei proprietari, di un canone annuo di natura enfiteutica a favore del Comune o dell'associazione agraria (ai sensi dell'art. 7 della Legge 1766/1927); a sua volta, tale canone è redimibile (cancellabile) con un ulteriore provvedimento di affrancazione (si veda caso precedente); ai sensi dell'art. 33 del RD 332/1928 "i canoni imposti in applicazione degliarticoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa".