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Assegnazione a categoria

Atto conclusivo di un procedimento volto all’accertamento del gravame di uso civico su terreni e/o beni di un comprensorio comunale. (art. 11 dellaLegge 1766/1927). Prima dell’emanazione dell’atto di “Assegnazione a categoria” occorre che venga effettuata tutta la sistemazione demaniale rispetto alle situazioni di occupazione e/o possesso di beni civici, non conforme alla normativa vigente (legittimazioni, conciliazioni, reintegre, ecc.).
La fruizione delle terre connotate dall'uso civico è regolata dagli artt. 11 e ss. della Legge 1766/1927.
Il provvedimento amministrativo di assegnazione a categoria di cui all'art.11 della Legge 1766/1927 è prodromico rispetto all'individuazione della disciplina alla quale deve intendersi sottoposto il terreno soggetto ad uso civico. 
L'assegnazione a categoria (anteriormente alla quale il bene deve reputarsi appartenente alla collettività, essendo di conseguenza inalienabile e la destinazione d'uso immodificabile) consiste nel provvedimento amministrativo in forza del quale il terreno risulta essere assoggettato a specifica disciplina, peculiare della categoria. L'assegnazione viene emanata sulla scorta dell'elaborazione di piani tecnici (dai quali si può comunque prescindere ogniqualvolta risulti con sicurezza a quale delle due categorie debba essere assegnato il terreno. Cfr in questo senso l'art. 37 del regolamento RD n. 332 del 1928). Il provvedimento terminativo, un tempo di competenza del commissario per gli usi civici, spetta attualmente alla Regione.
In mancanza dell'assegnazione a categoria, infatti, l'assoluta indisponibilità della terra si sostanzierebbe nella nullità dell'eventuale atto di disposizione posto in essere dal Comune, come meglio si vedrà specificamente. 
A tal fine la norma citata assume in considerazione due distinte ipotesi:
a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.
In esito all'assegnazione a categoria il regime del bene muta.
I boschi e i pascoli continuano ad appartenere alla collettività. Il Comune (in qualità di ente rappresentativo della collettività) avrà la possibilità di farne alienazione o mutarne la destinazione soltanto previa autorizzazione della Regione (in esito all'entrata in vigore del D.P.R. 616/1977).
I terreni suscettibili di coltura agraria potranno invece essere assegnati in enfiteusi a singoli assegnatari (quotizzazioni). E' chiaro che ciò implica la possibilità che l'assegnatario consegua la proprietà in conseguenza dell'esercizio della facoltà di affrancazione.
Il procedimento di autorizzazione alla vendita attualmente è di competenza regionale. Alla Regione spetta infatti emanare il relativo provvedimento sul presupposto della richiesta del Comune o della associazione o università agraria. 
Numerose leggi regionali sono intervenute in materia (cfr., per la Regione Basilicata, la Legge Regionale 57/2000 e s.m.i., per la Regione Lombardia, le Leggi 52/1985 e 13/1986, ecc.), spesso ampliando le fattispecie autorizzabili oltre i confini segnati dalla Legge 1766 del 1927.
Qual è la conseguenza dell'alienazione non preceduta da provvedimento autorizzatorio? Prevale l'opinione secondo la quale l'atto debba considerarsi nullo in modo radicale (commerciabilità dei terreni soggetti ad uso civico).

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