Canone (demaniale) di natura enfiteutica
DEFINIZIONE - CAMPO DI APPLICAZIONE
E' il corrispettivo dovuto al Comune:
E' il corrispettivo dovuto al Comune:
1) dal legittimatario di terre civiche (chi ottiene la legittimazione ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 1766/1927);
2) da chi ottiene la conciliazione ai sensi dell'art. 30 del RD 10/03/1810 o dell'art. 51 del RD 03/07/1861 o dell'art. 29 della Legge 1766/1927;
3) da chi ottiene la trasformazione in enfiteusi perpetua ai sensi dell'art. 26 RD 332/1928;
4) da chi è assegnatario di un terreno oggetto di quotizzazione precedente alla Legge 1766/1927, ai sensi della Legge 01/09/1806, dell'art. 32 RD 03/12/1808, dell'art. 182 Legge 12/12/1816, dell'art. 1 RD 03/07/1861;
5) da chi ottiene la trasformazione in colonia perpetua inamovibile ai sensi dell'art. 28 del RD 10/03/1810;
6) da chi ottiene la liquidazione degli usi civici su terre private (chiamata anche affrancazione) ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927;
7) dall’arbitrario occupatore di terre civiche.
CALCOLO/AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LEGITTIMAZIONE
CALCOLO/AGGIORNAMENTO DEI CANONI - RIVALUTAZIONE DELREDDITO DOMINICALE
7) dall’arbitrario occupatore di terre civiche.
Nei primi sei casi, il terreno è proprietà privata del cittadino ed è gravato da un canone redimibile (cancellabile) con la procedura dell'affrancazione. Tale canone ha natura pubblicistica (come confermato dalla Corte dei Conti con delibera/parere n. 18/2006) ed è perpetuo: la demanialità si è trasferita dal bene civico al canone di nautra enfiteutica il cui capitale di affrancazione è imprescrittibile in quanto destinato alla collettività per opere che vadano a compensare la perdita del valore dell'area demaniale civica perduta (ai sensi dell'art. 24 della Legge 1766/1927: "Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, perlegittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del ministero dell’economia nazionale [ora Regione], per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell’art. 12").
Nel settimo caso il terreno arbitrariamente occupato rientra neldemanio civico comunale (patrimonio indisponibile) e non è affrancabile. In mancanza di legittimazione o di concessione in utenza temporanea, il terreno va reintegrato al demanio civico.
La Legge 16/1974 che prevedeva l'estinzione dei rapporti perpetui reali antecedenti al 28/10/1941 con canone inferiore a Lire 1.000 annue è stata abrogata dal D.L. 112/2008, e comunque la Corte dei Conti ha chiarito con parere 18/2006 che tale norma non era applicabile ai beni comunali.
CALCOLO/AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LEGITTIMAZIONE
Un altro importante parere si aggiunge alla schiera di sentenze e studi circa la corretta rivalutazione dei canoni di legittimazione di terre civiche ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 1766/1927: secondo la Regione Campania (nota prot. 2012 del 17/10/2012 - richiesta di parere) "dalle considerazioni di diritto di cui alla suddetta decisione del Consiglio di Stato(Sez. quinta, n. 8940/09 reg. dec. del 20/10/2009, depositata il 29/12/2009)e della natura stessa dell'istituto della "legittimazione" non appare illogico desumere una sfera di attribuzioni in capo all'Ente locale (Comune)nell'applicazione del principio di adeguamento del canone nei limiti della ragionevolezza sancito dalla Corte Costituzionale con le richiamate pronunce (n. 406/1988 e 143/1997)".
CALCOLO/AGGIORNAMENTO DEI CANONI - RIVALUTAZIONE DELREDDITO DOMINICALE
In merito al calcolo dei canoni (demaniali) di natura enfiteutica con norme che fanno espresso riferimento ai redditi dominicali (Legge 607/1966,Legge 1138/1970, art. 9 Legge Regionale Basilicata 57/2000 e s.m.i. e altre norme), alla luce di quanto detto e di tutta la giurisprudenza presente (sentenza Cassazione civ. 13595/2000; sentenze della Corte Costituzionale 145/1973, 600/1988, 74/1996, 143/1997, 406/1988,318/2002, 160/2008), appare evidente come sia impossibile utilizzare ilreddito dominicale non rivalutato (cioè quello presente sulle attuali visure catastali e riferito al lontano 1979); non è difficile ipotizzare un evidente danno erariale per gli Enti che dovessero adottarlo senza una giusta rivalutazione.
Volendo, infatti, ipotizzare una possibile forma di rivalutazione utilizzando gli indici I.S.T.A.T. (che sappiamo essere comunque inferiori alla vera svalutazione monetaria avvenuta dal 1979 al 2012), si otterrebbe un indice di rivalutazione pari a 6,07, cioè il 607%. In poche parole, 1 euro del 1979 equivalgono a 6,07 euro del 2012. Il tutto lo si può verificare facilmente al seguente link.
Il reddito dominicale così rivalutato, comunque, non deve essere minore dell'indennità di esproprio, come dettato dall'Agenzia del Territorio con la propria Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 per i canoni enfiteutici, censi e livelli gravanti sui terreni soggetti ad enfiteusi di cui al Codice Civile; secondo l'Agenzia del Territorio vanno utilizzati i Valori Agricoli Medi che le regioni aggiornano annualmente per il calcolo delle indennità di esproprio: "consegue, in linea di principio, che ogniqualvolta il reddito dominicale rivalutato risulti inferiore a tale soglia, il canone adrà di fatto rapportato a tale diversa misura pari alla quindicesima parte dell'indennità di esproprio; con conseguente aggiornamento anche del capitale di affranco che, in tal caso, sarà pari per l'appunto all'indennità di esproprio", e ancora: "il capitale di affranco ed i canoni enfiteutici andranno determinati facendo ricorso al criterio dell'indennità di esproprio e non, piuttosto, a quello del reddito dominicale rivalutato [ci si riferisce alla rivalutazione di cui all'art. 3, comma 50, della Legge 23/12/1996, n. 662che prevede una rivalutazione del reddito dominicale dei terreni pari all'80%([1])] non più rispondente all'effettiva realtà economica".
([1]) Secondo la Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 dell'Agenzia del Territorio: "l'ultimo coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicali - non soggetti a revisione da molti anni - pare, allo stato, ancora quello dell'80%, si è rivelato che operando in tal senso si perviene comunque alla determinazione di somme non adeguatamente corrispondenti alla realtà economica"