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Colonie perpetue inamovibili

Terre demaniali occupate da gruppi di individui e coltivate.

Ove siano in demani ex feudali ed ex ecclesiastici sono riconosciute quali colonie perpetue inamovibili (allodio), ai sensi dell'art. 17 del RD 10/03/1810: dunque terre ove non è stato più esercitato l’Uso Civico; rimane l’obbligo del pagamento del canone o censo con diritto diaffrancazione.
Ove siano in terre di demanio universale sono da considerarsi occupazioni abusive eventualmente legittimabili (art. 35 RD 03/12/1808 e art. 29 RD 10/03/1810), fatti salvi i casi in cui dette occupazioni siano avvenute in tempi remotissimi e per essere state trasformate dette terre in "frutteti, uliveti, giardini, ed orti" e Decreti Regi le abbiano riconosciute quali Colonie perpetue quindi terre ove "legalmente" non è stato più possibile esercitare l’uso civico (art. 30 RD 10/03/1810); rimane l’obbligo del pagamento del canone o censo con diritto di affrancazione.

Come confermato nella Sentenza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria n. 697 del 29/05/2008, il terreno concesso in colonia perpetua deve essere lavorato e migliorato dal punto di vista colturale.

Ai sensi dell'art. 54 del RD 03/07/1861, come confermato dalla Ministeriale del 10/08/1862 (Istruzioni per le operazioni demaniali), sulle colonie perpetue inamovibili grava la stessa tipologia di canone imposta dagli artt. 182 e 183 nelle quotizzazioni di cui alla Legge 12/12/1816 ed è prevista ladevoluzione per canone non pagato per tre anni (art. 32 RD 03/12/1808).

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