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Commerciabilità dei terreni soggetti ad uso civico

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.9 della Legge 1766/1927, nell'ipotesi in cui non abbia luogo la legittimazione (procedimento di assegnazione del terreno al privato occupante), le terre vanno restituite al Comune, o all'associazione o alla frazione del Comune "a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti".
Il secondo comma dell'art. 12 della Legge 1766/1927, prevede che i Comuni e le associazioni non possono, senza autorizzazione dell'autorità preposta, alienare i terreni soggetti a categoria a) (boschi e pascoli permanenti) o mutarne la destinazione.
Infine ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 della Legge 1766/1927 le unità fondiarie ivi previste "prima dell'affrancazione non potranno essere divise, alienate, o cedute per qualsiasi titolo".
Da questo panorama normativo si desume che il terreno soggetto ad uso civico sia inalienabile, inusucapibile e immodificabile nella sua destinazione ad uso civico.
Ulteriore forza assumono queste considerazioni in funzione della qualificazione che spesso viene data delle terre assoggettate all'uso civico in chiave di terreni demaniali.
V'è chi ha rilevato a questo proposito (cfr. Petronio, voce Usi civici, in Enc. dir., pp. 949 e ss.) che l'assimilazione tra usi civici e demanio deriverebbe dalla legislazione postunitaria di fine ottocento. La giurisprudenza, che in un primo tempo si era accodata a detta assimilazione, forse sulla base del brocardo "ubi feuda ibi demania" (formula intesa ad affermare che la preesistenza di una popolazione e la costituzione di un feudo erano elementi sufficienti a denotare l'esistenza di un terreno soggetto ad uso civico), successivamente aveva ritenuto che gli usi civici avessero natura pubblicistica determinante non un'equiparazione, bensì un avvicinamento del regime dei beni di uso civico al regime dei beni demaniali (Cass. Civ. Sez. II, 3690/53; Cass. Civ. Sez.II, 698/51; Cass.Civ.Sez.II, 51/50; Cass. Civ. Sez. II, 1739/48). Si veda, peraltro, Cass.Civ.Sez.II, 6589/83, che parla di "perdita della natura di beni demaniali", mostrando in questo modo di assimilare in modo totale i beni soggetti ad uso civico ai beni demaniali; e Cass. Civ. Sez. I, 4120/77 , che parla di "conoscenza della demanialità". Si veda, infine, Cass. Civ. Sez. I, 1750/74, che parla, per la legittimazione, di "trasformazione del demanio in allodio". E' pertanto da ritenersi che il termine "demanio" costituisca espressione riassuntiva per qualificare la disciplina dell'incommerciabilità, che del resto trovasi disciplinata all'art. 823 cod. civ. per il demanio pubblico, per il quale i beni del demanio "sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano". Da ultimo si vedaSentenza Cassazione Civ. Sez.V, 11993/2003 che riferisce del terreno appartenente al Comune e gravato dall'uso civico in chiave di mero patrimonio indisponibile.
Se ne deduce che l'atto di alienazione del terreno gravato da uso civico si palesa, secondo un parere della giurisprudenza, come nullo. La nullità viene posta in correlazione all'impossibilità dell'oggetto (artt. 1345, secondo comma e 1418 cod.civ.).

Si veda anche lo Studio n. 777 del 21/05/1994 della Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato sulla "Commerciabilità dei terreni soggetti ad uso civico".

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