Frutti indebitamente percepiti
In caso di reintegra, l’occupante abusivo “è tenuto, secondo il disposto dell'art. 29 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, oltre che alla "reintegra" delle terre occupate, ai sensi del comma ultimo dell'art. 9 della Legge 1766/1927, alla restituzione al Comune o all'associazione agraria dei frutti "indebitamente percepiti” (Cass. Civ., sez. I, sent, 4269/1998).