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Liquidazione degli usi civici su terre private

La liquidazione degli usi civici su terre private, detta anche "affrancazione", è un procedimento volto alla eliminazione dell’esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività su terreni che all’atto dell’accertamento demaniale risultavano di proprietà privata (venduti dal Re ad un privato con il mantenimento, a favore della popolazione, della possibilità di esercitare gli usi già in essere, necessari al soddisfacimento dei propri bisogni primari).
 
I proprietari di terre (private) con gravame di uso civico possono togliere tale vincolo, risarcendo la comunità in terra (scorporo ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 1766/1927) o in denaro (liquidazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 1766/1927).

Nel primo caso (scorporo) viene delimitata una porzione del fondo che diventa di proprietà collettiva (demanio civico) dove la comunità esercita il diritto di  uso civico.

Nel secondo caso (liquidazione) viene imposto sul terreno privato uncanone (demaniale) di natura enfiteutica a favore del Comune o dell'associazione agraria; tale canone è redimibile (cancellabile) con un provvedimento di affrancazione; ai sensi dell'art. 33 del RD 332/1928 "i canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione (liquidazione degli usi civici su terre private) o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa".

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