Valore Agricolo Medio
I valori agricoli medi (VAM) dei terreni sono stime di riferimento, espressi in Euro per ettaro, utilizzati per la determinazione delle indennità di espropriazione delle aree agricole non edificabili. Le Regioni, per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, istituiscono presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione del valore agricolo medio e svolgono attività di indirizzo e coordinamento nei riguardi degli enti esproprianti e delle Commissioni stesse.
Tali Commissioni, a loro volta, nell'ambito delle singole regioni agrarie (delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di statistica) determinano ogni anno, entro il 31 gennaio, il valore agricolo medio dei terreni liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
Le Regioni provvede alla divulgazione dei VAM pubblicandoli sul proprio Bollettino ufficiale.
I VAM introdotti con la Legge 865/1971 hanno costituito il punto di riferimento normativo attraverso cui determinare l’indennità di esproprio per le aree non edificabili assimilando a queste ultime anche le aree a destinazione agricola. I VAM avevano ed hanno il difetto di non tenere conto delle caratteristiche peculiari (intrinseche ed estrinseche) di uno specifico bene accomunando tutti nell'ambito di una regione agraria che comprende diversi Comuni che presentano il più delle volte condizioni assai diverse tra Comuni e nell'ambito dello stesso Comune. In numerosi casi è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione e/o la Corte Costituzionale per dettare norme di indirizzo giurisprudenziali e di legittimità costituzionale.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011 ha abrogato i comma n. 2 e 3 dell’art. 40 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) relativamente all'applicazione dei VAM, ma i VAM non sono “andati in soffitta” e continuano ad avere una loro applicazione.
La sentenza n.181 di fatto introduce il principio secondo cui l’indennizzo va valutato non secondo parametri astratti e applicati “sic et simpliciter” bensì caso per caso tenendo conto delle caratteristiche peculiari del bene e della sua potenziale utilizzazione economica.
La sentenza afferma che «ancorché non possa escludersi che valore di mercato e valore agricolomedio (Vam) siano talvolta, in concreto, coincidenti, non v’è dubbio che assai spesso il primo valore risulti (anche notevolmente) superiore al secondo, in quanto l’appetibilità di un terreno sul mercato non dipende solo dalla sua edificabilità, ma da molteplici altri fattori, primi fra tutti la sua posizione e le concrete possibilità di suo sfruttamento per fini diversi dalla coltivazione».
In definitiva al fine di determinare l’indennità di esproprio i relativi parametri non possono essere dipendenti esclusivamente dalla natura edificatoria del bene. Con questo, tuttavia, non si vuole negare che le aree edificabili e quelle agricole o non edificabili abbiano carattere disomogeneo ma si intende semplicemente affermare che, anche per le aree agricole e per quelle non edificabili è sempre necessario che l’indennità espropriativa sia in rapporto ragionevole con il loro valore intrinseco.
Pertanto, potrà assumere addirittura una rilevanza specifica, nella determinazione del calcolo indennitario, anche l’ “amenità” di un’area nel caso in cui oggetto di esproprio sia ad esempio un sito panoramico, seppur urbanisticamente tipizzato come agricolo.